Al terzo comma, del 600 ter del c.p, si punta il dito contro coloro che, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuiscono, divulgano, diffondano o pubblicizzano il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuiscano o divulghino notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Al quarto comma, invece, si prevede la punibilità di coloro che, al di fuori delle ipotesi precedenti, offrano o cedano ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.Nel primo caso (art. 600-ter, terzo comma, c.p.) si rischia la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 2.582 a euro 51.645, mentre nel secondo caso (art. 600-ter, quarto comma, c.p.) si rischia la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Tali pene sono aumentate in misura non eccedente i due terzi qualora il materiale sia di ingente quantità.