Con femminicidio si intende ogni omicidio nel quale il genere femminile della vittima è causa essenziale e movente del crimine stesso: la vittima è uccisa in quanto donna. La legge italiana non prevede una definizione di femminicidio, né quindi una autonoma fattispecie di reato. Il femminicidio è punito come ogni altro omicidio. L’unica differenza è rappresentata dalle tutele assicurate ai figli delle donne assassinate in ambito familiare. Quali sono le tutele per i figli delle vittime di omicidi domestici? La legge riconosce tutele processuali e economiche ai figli – sia minorenni che maggiorenni, se economicamente non autosufficienti – delle donne assassinate da: 13 x il coniuge, anche legalmente separato o divorziato x il partner dell’unione civile, anche se l’unione è cessata x una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.