Minaccia

Il reato di minaccia è, per regola generale, procedibile a querela: quest’ultima, può essere sporta presso qualsiasi posto di polizia oppure presentata, in forma scritta, al pubblico ministero.
Tuttavia vi sono delle ipotesi in cui la procedibilità d’ufficio, che oggi, in virtù del nuovo terzo comma dell’art. 612 del codice penale (aggiunto dal d.lgs. n. 36/2018 con
decorrenza dal 9 maggio 2018), si verificano se la minaccia è commessa:

  • con armi
  • da persona travisata
  • da più persone riunite
  • con scritto anonimo
  • in modo simbolico
  • valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte)
  • mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere (compresi gli artifici pirotecnici).

Si tratta, sostanzialmente, delle ipotesi contemplate dall’articolo 339 c.p

Gravità delle minacce
Le predette ipotesi, quando si verificano, determinano anche un inasprimento della pena prevista per la minaccia, che non è più quella “base” della multa fino a 1.032 euro, ma quella della reclusione fino a un anno.
Si ha reclusione, inoltre, genericamente anche quando la minaccia è grave.
Occorre allora chiarire che la gravità della minaccia non dipende unicamente dal suo contenuto, ossia dal male concreto prospettato, bensì dallo stesso turbamento
espresso dalla vittima, dal complesso di circostanze e dalle particolari condizioni dei soggetti coinvolti.