Pornografia minorile

L’art. 600-ter, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

– utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

– recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena, precisa il secondo comma dell’art. 600-ter c.p., soggiace chi fa commercio del materiale pornografico suddetto. Si tratta delle ipotesi più gravi e più severamente punite, a cui poi le altre condotte punite in seguito dalla norma fanno comunque riferimento in una sorta di “piramide” di gravità.

Nei confronti chi “assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto”, la legge prevede invece la sanzione della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 6.000 (art. 603-ter, sesto comma).